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Sito ufficiale del Comune di Maissana

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REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

  1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
  2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
  3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile modificabile da parte dell'ufficio.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

  1. Il responsabile dell'ufficio tributi prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
    1. gli elementi identifìcativi dell'atto, della denuncia e della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
    2. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione
  2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
  3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
  4. La presentazione dell'istanza di culai precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
  5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
  6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

  1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
  2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

  1. L'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
  2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, dalle sanzioni e delie somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
  3. Le sanzioni dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della 'maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

  1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro quindici giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
  2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
  3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
  4. In caso di mancato versamento, che si una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
    1. perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
    2. dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
  5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

  1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.