Gentile Utente, questo sito utilizza in modo estensivo il codice JavaScript. Per una corretta visualizzazione dei contenuti è necessario disporre di un browser con supporto JavaScript >= 1.0

 

Aggiungi ai Preferiti - Imposta come Homepage - Segnala questo sito

Sito ufficiale del Comune di Maissana

    Versione italianaEnglish version

Siete in: Home » Rete Civica » Regolamenti » I.C.I. » CAPO IV

Legenda comandi veloci*:
Homepage: a - Preferiti: b
Imposta come Homepage: c
Segnala il Sito: d - Ricerca: e
English version: f - News: g
Meteo: h - Mappa del sito: i
Galleria: j - Contatti: k
Manifestazioni ed Eventi: l
Arrivare a Maissana: m

Per consultare i files in formato pdf, scarica Adobe Acrobat Reader!


 

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(CAPO IV - SANZIONI RAVVEDIMENTO)

SANZIONI ED INTERESSI

(D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

  1. Per omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.
  2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
  3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione completa o infedele.
  4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
  5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto, nella misura determinata, nel tempo, dalla legge.
  7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. T1, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di Lire 100.000 (centomila).

RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

  1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzioni amministrative pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
  2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

  1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
  2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle somme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
  3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il-soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
  4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1. del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione. impugnabile ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
  5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
  6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
  7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

  1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

RAVVEDIMENTO

(D. Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

  1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
    1. ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
    2. ad un ottavo del minimo, nel caso di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dalle errore;
    3. ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art. 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
  2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.