REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (CAPO I - NORME GENERALI)
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
- In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati della legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
SOGGETTO PASSIVO
- Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)
- Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai comuni seguenti.
- A decorrere dall' 1/01/1998. ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti.dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia
- Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui convivente e dedite in modo prevalente alla stessa attività, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
- In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
- Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
ESENZIONI (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)
- In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504. sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ed in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, sono destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUA PERTINENZA (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
- Resta fermo che l'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di essa, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma-4 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asserita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
- L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabilc dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonomia imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
- Le disposizioni di cui ai precedenti comuni si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
AREE DIVENUTE INEDIFICABILI (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettera f)
- Le imposte pagate per le aree successive divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.
VALORE AREE FABBRICABILI (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera g)
- Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinate come di seguito:
ZONA: B-C con indice edificabile fino a 0,30 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 1.5.000 Lire ZONA: B-C con indice edificabile da 0,31 a 0,60 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 28.000 Lire ZONA: B-C con indice edificabile da 0,61 a 0,90 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 40.000 Lire ZONA: B-C con indice edificabile maggiore a 0,90 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 50.000 Lire (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)
- Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quanto l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
- I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dai 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
FABBRICATI FATISCENTI - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)
- Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli affetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8. comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55. della legge. 23 dicembre 1996, n. 662. quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
- Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968. n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
- Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore da rendita cosi risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)
- I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n., 446, art. 59, comma 1 lettera 1), n. 1)
- L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro -il termine di trenta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.
DISCIPLINA DEI CONTROLLI (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera e), n. 2 e 3)
- I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
- Il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- Il Responsabile dell'ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997. trova applicazione anche per gli anni pregressi.
MODALITÀ DEI VERSAMENTI - DIFFERIMENTI (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)
- I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite:
- il concessionario della riscossione dei tributi;
- il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- il versamento tramite il sistema bancario.
- I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
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