ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL'I.C.I. (ANNO 2006)
Per l'anno 2006 le aliquote I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - stabilite dal Comune di Maissana sono le seguenti:
- Aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
- Aliquota per abitazione principale: 5 per mille e detrazione di € 103,29.
Il pagamento dell'I.C.I. dovrà essere effettuato presso gli Uffici Postali utilizzando i bollettini postali appositamente predisposti, sul ccp. n. 12436184 intestato a COMUNE DI MAISSANA (SP) SERVIZIO TESORERIA - ICI e potrà essere corrisposta in due rate nei periodi dal 01/06/2006 al 30/06/2006 e dal 01/12/2006 al 20/12/2006, o in unica soluzione da corrispondere entro il 30/06/2006.
È possibile effettuare il pagamento anche on-line, attraverso il sito web delle Poste Italiane.
Considerata la condizione socio-economica del Comune sono previste le seguenti agevolazioni:
- I fabbricati fatiscenti (privi di copertura totale o parziale o di altri elementi, quali serramenti, infissi, etc.) o diroccati non sono assoggettabili all'applicazione dell'imposta;
- Sui fabbricati già ad uso agricolo, pastorale, silvio-culturale e comunque non utilizzati, considerata la situazione socio-economica del Comune, è concessa una detrazione pari all'ammontare dell'imposta;
- Sui fabbricati adibiti a "mulini ad acqua" è concessa una detrazione di imposta, pari all'ammontare dell'imposta stessa;
- Ai proprietari di più unità immobiliari, considerata la situazione socio-economica del Comune, è applicata l'aliquota minima di legge del 5 per mille;
- I fabbricati abitati da parenti del proprietario, in linea diretta di primo grado, sono all'aliquota del 5 per mille ma non usufruiscono della detrazione;
- Per il pagamento di imposte arretrate è concessa la rateizzazione sino a cinque anni, fermo restando la corresponsione degli interessi legali;
- Relativamente alle aree fabbricabili i valori unitari stabiliti dall'Art. 7 del Regolamento sono da intendersi come "valori massimi di riferimento" non soggetti a verifica, così come già stabilito dallo stesso articolo;
- Criterio univoco di stima delle aree fabbricabili ai fini della determinazione dell'imposta, è rappresentato dal valore venale di mercato. Esso è determinato dalla comparizione con i valori risultanti dalla contrattazione di altri terreni similari nell'ambito della frazione o località in cui il terreno è ubicato. Ulteriori elementi di valutazione sono costituiti dalla centralità, ubicazione, esposizione, giacitura, estensione, forma, adiacenza a strade pubbliche, servizi etc. dell'area interessata dalla valutazione;
- Le aree dotate di indice di fabbricabilità, ma non edificabili per altri motivi, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono valutate in ragione del 10 per cento del valore di mercato delle altre aree edificabili ricadenti nella stessa zona.
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