REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sezione 2: RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.
- Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
- Il servizio è comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati. Con deliberazione della Giunta Municipale vengono delimitati i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
- dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; di cui ai nn. 1 e 2 dell'Art. 2, comma tre, del D.P.R. n. 915/1982.
- Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
- Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto, dell'Art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
- La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
- Per una razionate organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
- potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 3, 2° comma, lettera a);
- potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 3, 2° comma, lettera b).
- Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.
- La raccola dei rifiuti ingombranti è soggetta al pagamento di una tassa determinata per ogni unità, che verrà fissata dalla Giunta Comunale in rapporto ai costi del servizio.
DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.
- È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nette abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
- In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottonere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
- L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.
RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.
- Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
- l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.
DISTANZE DEI CONTENITORI.
- I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di mt. 300 dall'immobile soggetto a tassazione.
- La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA.
- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
- 40% della tariffa per distanze sino a mt. 1.500;
- 30% della tariffa per distanze superiori a mit. 1.500.
- Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.
RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO.
- Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 8. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delie prescrizioni del presente Regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
ESCLUSIONE DALLA TASSA.
- Sono esclusi, dalla tassa, i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ.
- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli art. 11, 12, 14 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
CONDOMINIO - MULTI PROPRIETÀ-- CENTRI COMMERCIALI
- Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possosno produrre rifiuti agli effetti dell'art. 10, il Comune, qualora la relativa superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota da 2 al 10 per cento in ragione inversa dal numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- Nei caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per il locali ed aree scoperte di uso comune per i locali ed aree scoprte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando n ei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivati dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente Ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'eenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.
- La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione mostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'art. 7, comma 2.
TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE.
- Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite dalle aree di cui al comma 2.
- Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.
- Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:
- - Cat. 1: Llocali adibiti ad uso abitazione, residences, affittacamere.
- - Cat. 2: Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, e benefiche, stazioni ferroviarie, tranvie, filoviarie, metropolitaney e di autobus, caserme, carceri, circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e private, istituti di educazione, collegi, convitti, conventi, autorimesse e boxes di enti pubbici.
- - Cat. 3: Llocali destinati ad uso uffici privati, uffici pubblici, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, gabinetti dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private, studi artistici;
- - Cat. 4: Locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi ortofrutticoli, esercizi di fiori, esercizi commerciali all'ingrosso, esercizi commerciali al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree commeciali, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, depositi commerciali, tettoie commerciali, distributori di carburanti, saloni di bellezza.
- - Cat. 5: Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, magazzini artigianali, autorimesse e boxes privati, stabilimenti balneari, impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, campeggi, rimesse di roulottes e simili, studi fotografici, magazzini di spedizioni, impianti tecnici di riscaldamento e di condizionamento.
- - Cat. 6: Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande.
- - Cat. 7: Locali destinati ad uso cinematografi, teatri, studi televisivi e teatri di posa.
- - Cat. 8: Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, autoscuole, scuole di ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di divertimento, platee per spettacoli all'aperto, platee per balli all'aperto, sale da ballo.
- - Cat. 9: Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici di ricovero assistenziali.
- - Cat. 10: Locali non compresi nelle precedenti categorie.
AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI.
- Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria può essere ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquista la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
- Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente, cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
ESENZIONI.
- Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui harno sede Uffici pubblici alle cui spesa di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;- Cat. 9: Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici di ricovero assistenziali.
- 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui ai successivo articolo 27 con annotata la richiesta di esenzione.
- L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
- La stessa deliberazione dovrà prevedere:
- l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- che l'esenzione avrà validità fino a revoca.
TARIFFE.
- Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione, ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
- le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminali in base alla loro classificazione economica;
- i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
- La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.
- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporanea e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di samltimento.
- La misura è detarminata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
- In mancanza di corrispendente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitiva e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compidazione del suddetto modulo.
- In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle dei D. Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.
- Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.
SERVIZIO STAGIONALE.
- Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera e determini periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 8.
INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO.
- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 8.
DENUNCE.
- I soggetti passivi e i soggetti rssponsabiti dei tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta Sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dei tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- L'Ufficio Comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- In caso di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici Comunale sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
LOTTA ALL'EVASIONE.
- Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
- UFFICIO TRIBUTI
- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 27 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella dei contribuente";
- La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
- UFFICIO TECNICO
- Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.
- UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA-LICENZE E AUTORIZZAZIONI
- Dovrà assicurare gli adempimenti, di cui alla precedente lettera B) in occasione dei rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
- UFFICIO ANAGRAFE
- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti al fine della tassa.
- Tutti gli Uffici Comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.
ACCERTAMENTO.
- In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 34 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altra penalità.
- Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'ndicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
RISCOSSIONE.
- Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. 15 novembre 1993. n. 507.
CONTROLLO DEI DATI.
- Ai fini dei controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuate anche in base alle convenzioni di cui all'art. 29, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
ACCESSO AGLI IMMOBILI.
- In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 29, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alia tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
ACCERTAMENTO PRE PRESUNZIONE SEMPLICE.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
FUNZIONARIO RESPONSABILE.
- La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionate relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- Il nominativo del funzionano è comunicato alla Direzione entrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
RIMBORSI.
- Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
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