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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sezione 4: RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

  1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale Regolamento Comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

  1. È fatto obbligo ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 27. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.