REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sezione 3: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.
- Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1 lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.
- Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
- I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
- Ai sensi dell'art. 10-bis dei D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
- Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali, restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
- I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 Febbraio 1989, n. 45.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI-CORRISPETTIVO.
- Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
- Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI-CONVENZIONE.
- Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- l'ubicazione dei locali;
- la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
- L'Ufficio Tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
- Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.
- Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla Regione o alla Provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.
- Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.
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